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Ordinanza — n. 44763/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44763/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Oscar Mazzotti's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Mazzotti argued that the lower court's reasoning regarding the victim's threats was illogical and contradictory, but failed to cite specific legal errors. The court rejected this because appeals must challenge legal validity, not re-evaluate factual findings or propose alternative fact reconstructions reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 609, 610, 616 c.p.p.; The cassation court cannot re-evaluate factual elements or adopt new fact-finding parameters, limiting its review to legal validity and excluding generic complaints about factual reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibited legal validity review trial judge fact-finding generic appeal grounds tentata estorsione minaccia nel diritto penale concussione

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio
Cass. pen., sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOTTI OSCAR nato a GALLIATE il 07/10/1965 avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 25/02/2020, riformava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di NOVARA in data 12/07/2018, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato MAZZOTTI Oscar a pena di giustizia per il reato di tentativo di estorsione aggravato, commesso a NOVARA nel luglio 2016. La CORTE dichiarava la continuazione fra tale delitto e quello pure di estorsione tentata, già giudicato con sentenza della stessa CORTE torinese del 6/04/2018, e rideterminava la pena, riducendola, per il reato continuato.

MAZZOTTI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce in modo generico quale unico motivo la motivazione illogica e contraddittoria in ordine agli elementi fondanti l'affermazione della responsabilità. Censura in particolare che dalle dichiarazioni della vittima POLO Anthony sarebbero emerse le minacce del ricorrente, ma non la causale. Il ricorso è inammissibile perché la CORTE territoriale ha coerentemente chiarito le ragioni di ritenuta colpevolezza dell'imputato, recatosi dalla persona offesa unitamente a PRONZELLO Alessandro, spalleggiandolo nella pretesa di denaro e proferendo a tal fine autonome minacce.

Sul punto il ricorso, articolato in fatto, è quindi inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore