Ordinanza — n. 44762/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMPELLA ROSA nato a CASERTA il 21/01/1992 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 22/09/2020, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento pronunciato da altra sezione di questa S.C. della sentenza della medesima CORTE territoriale del 9/11/2018, che a sua volta aveva confermava - salvo che per l'entità della pena - la sentenza con la quale il TRIBUNALE di NAPOLI in data 20/02/2017, aveva condannato ZAMPELLA Rosa, unitamente a coimputato non ricorrente, a pena di giustizia per reati, riuniti per continuazione, riguardanti gli stupefacenti, disponeva l'ulteriore riduzione della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 44762/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMPELLA ROSA nato a CASERTA il 21/01/1992 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 22/09/2020, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento pronunciato da altra sezione di questa S.C. della sentenza della medesima CORTE territoriale del 9/11/2018, che a sua volta aveva confermava - salvo che per l'entità della pena - la sentenza con la quale il TRIBUNALE di NAPOLI in data 20/02/2017, aveva condannato ZAMPELLA Rosa, unitamente a coimputato non ricorrente, a pena di giustizia per reati, riuniti per continuazione, riguardanti gli stupefacenti, disponeva l'ulteriore riduzione della pena.
ZAMPELLA propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce il vizio di motivazione per aver determinato una pena sensibilmente più elevata rispetto al minimo edittale, come sarebbe stato necessario in relazione al carattere rudimentale della propria attività di spaccio, e per la sua avvenuta resipiscenza. Il ricorso è inammissibile, perché è manifestamente infondato il motivo posto a base di esso, dal momento che la motivazione della pronuncia censurata è già concentrata sull'esposizione delle ragioni per ridurre, come è in effetti avvenuto, l'entità della sanzione in precedenza inflitta, e la censura proposta non precisa quali ulteriori decrementi di pena, e per quali specifiche ragioni, andavano operati, al di là del generico richiamo alla condotta tenuta.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore Il Presidente AlfredQ Mantovano c Giovanna Verga o\tpwz-j----_ _ P EPO