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Ordinanza — n. 44761/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44761/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44761/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRETU MARIAN DORU nato il 12/09/1990 avverso la sentenza del 18/04/2019 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ANCONAc6a_to avviso alle par--U udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; E IN DIRITTO Il GUP del TRIBUNALE di ANCONA con sentenza in data 18/04/2019 applicava a CRETU Marian Doru, su sua richiesta, la pena di giustizia concordata in relazione ai reati, riuniti per continuazione, di rapina pluriaggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, commessi a CAMERANO il 7/09/2018, con le attenuanti generiche. CASSANO propone atto di appello, trasmesso a questa S.C. in quanto trattasi più propriamente di ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce l'avvenuta immutazione del capo di imputazione sub a-, in violazione dell'accordo già raggiunto dalle parti sui reati oggetto di richiesta di applicazione di pena, rilevando una mancata corrispondenza fra quanto concordato e quanto oggetto di contestazione.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44761/2021 — snpen · Corte di Cassazione: CASSANO propone atto di appello, trasmesso a questa S.C. in quanto trattasi più propriamente di ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce l'avvenuta immutazione del capo di imputazione sub a-, in violazione dell'accordo già raggiunto dalle parti sui reati oggetto di richiesta di applicazione di pena, rilevando una mancata corrispondenza fra quanto concordato e quanto oggetto di contestazione.

Parole chiave

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modifica della sentenza procedura di revisione penale commisurazione della pena per rapina revisione del trattato clausula rebus sic stantibus commutazione della pena pecuniaria

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRETU MARIAN DORU nato il 12/09/1990 avverso la sentenza del 18/04/2019 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ANCONAc6a_to avviso alle par--U udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GUP del TRIBUNALE di ANCONA con sentenza in data 18/04/2019 applicava a CRETU Marian Doru, su sua richiesta, la pena di giustizia concordata in relazione ai reati, riuniti per continuazione, di rapina pluriaggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, commessi a CAMERANO il 7/09/2018, con le attenuanti generiche. CASSANO propone atto di appello, trasmesso a questa S.C. in quanto trattasi più propriamente di ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce l'avvenuta immutazione del capo di imputazione sub a-, in violazione dell'accordo già raggiunto dalle parti sui reati oggetto di richiesta di applicazione di pena, rilevando una mancata corrispondenza fra quanto concordato e quanto oggetto di contestazione.

Con procedura de plano ex art 610 co. 5 bis cod. proc. pen., va detto che la censura proposta è manifestamente infondata, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, come risulta dalla sentenza resa, che fa piena fede, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, dopo e non prima della modifica dell'imputazione sub a- da parte del P.M. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende, in considerazione della assoluta pretestuosità del motivo proposto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro Fai thernila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Alfred9 Mantovano Giovanna Verga CcP - DEPOSITATA IN CANCELLE