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Ordinanza — n. 44752/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44752/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44752/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATELLI GUIDO nato a CALVATONE il 21/11/1951 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 25/01/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di COMO in data 14/05/2020, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato PATELLI Guido a pena di giustizia per il reato di rapina impropria, commessa a LURATE CACCIVIO il 5/02/2020, riconosciute le attenuanti generiche, equivalenti alla contestata recidiva. PATELLI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce una circostanza attinente alla ricostruzione del fatto che sarebbe incompatibile con l'affermazione della responsabilità: il soggetto cui egli avrebbe sferrato un pugno al fine di muoversi con la propria autovettura in realtà aveva dichiarato di aver provato a entrare nell'auto del ricorrente mentre questa era già in movimento al fine di togliere le chiavi di avviamento.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44752/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La ricostruzione del fatto operato dalla CORTE territoriale (cf. In particolare fg. 5) è congrua e non contraddittoria con le dichiarazioni della vittima del pugno, SALIFOU Hassan, dipendente della ditta Gi.Tre. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente risarcimento per atto illecito altri reati reato di poca entità causalità del colpo di frusta luogo del reato

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATELLI GUIDO nato a CALVATONE il 21/11/1951 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 25/01/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di COMO in data 14/05/2020, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato PATELLI Guido a pena di giustizia per il reato di rapina impropria, commessa a LURATE CACCIVIO il 5/02/2020, riconosciute le attenuanti generiche, equivalenti alla contestata recidiva. PATELLI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce una circostanza attinente alla ricostruzione del fatto che sarebbe incompatibile con l'affermazione della responsabilità: il soggetto cui egli avrebbe sferrato un pugno al fine di muoversi con la propria autovettura in realtà aveva dichiarato di aver provato a entrare nell'auto del ricorrente mentre questa era già in movimento al fine di togliere le chiavi di avviamento.

Il ricorso, articolato in fatto, è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

La ricostruzione del fatto operato dalla CORTE territoriale (cf. In particolare fg. 5) è congrua e non contraddittoria con le dichiarazioni della vittima del pugno, SALIFOU Hassan, dipendente della ditta Gi.Tre. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore