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Ordinanza — n. 44751/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44751/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44751/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDUCCI GIUSEPPE nato a GRAVINA DI PUGLIA il 25/05/1980 kIce5 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO IElato avviso alle party udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di LECCE- sez. dist. TARANTO, con sentenza in data 22/01/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di TARANTO in data 3/06/2019 aveva condannato CARDUCCI Giuseppe a pena di giustizia per il reato di danneggiamento, commesso a TARANTO il 5/07/2016. CARDUCCI propone ricorso personale per cassazione, in quanto tale non ammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44751/2021 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTO IElato avviso alle party udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di LECCE- sez. dist. TARANTO, con sentenza in data 22/01/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di TARANTO in data 3/06/2019 aveva condannato CARDUCCI Giuseppe a pena di giustizia per il reato di danneggiamento, commesso a TARANTO il 5/07/2016. CARDUCCI propone ricorso personale per cassazione, in quanto tale non ammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito danneggiamento risarcimento per errore giudiziario offesa al credito diritto al risarcimento danni motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDUCCI GIUSEPPE nato a GRAVINA DI PUGLIA il 25/05/1980 kIce5 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO IElato avviso alle party udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di LECCE- sez. dist. TARANTO, con sentenza in data 22/01/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di TARANTO in data 3/06/2019 aveva condannato CARDUCCI Giuseppe a pena di giustizia per il reato di danneggiamento, commesso a TARANTO il 5/07/2016. CARDUCCI propone ricorso personale per cassazione, in quanto tale non ammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Alfrido Mantovano Giovan