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Ordinanza — n. 44749/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44749/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44749/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMINERIO LORENZO nato a PALERMO il 22/11/1963 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 1°/10/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di IVREA in data 17/03/2017 aveva condannato SEMINERIO Lorenzo, unitamente ad altro coimputato non ricorrente, a pena di giustizia per i reati di ricettazione e di uso di assegno contraffatto, riuniti per continuazione, relativi a un assegno circolare dell'importo di 7000 euro falsamente formato, commessi fino al 1°/08/2013, riconosciute le attenuanti generiche. SEMINERIO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce quale unico motivo la mancanza e la contraddittorietà della motivazione quanto alla consapevolezza da parte sua della falsità e dell'illecita provenienza dell'assegno contraffatto, posto che peraltro quel titolo non era mai pervenuto in suo possesso.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44749/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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fine di indebito profitto messa in circolazione di monete false corruzione nell'esecuzione forzata colpa del patrocinatore appropriazione indebita reato economico

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMINERIO LORENZO nato a PALERMO il 22/11/1963 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 1°/10/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di IVREA in data 17/03/2017 aveva condannato SEMINERIO Lorenzo, unitamente ad altro coimputato non ricorrente, a pena di giustizia per i reati di ricettazione e di uso di assegno contraffatto, riuniti per continuazione, relativi a un assegno circolare dell'importo di 7000 euro falsamente formato, commessi fino al 1°/08/2013, riconosciute le attenuanti generiche. SEMINERIO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce quale unico motivo la mancanza e la contraddittorietà della motivazione quanto alla consapevolezza da parte sua della falsità e dell'illecita provenienza dell'assegno contraffatto, posto che peraltro quel titolo non era mai pervenuto in suo possesso.

Il ricorso é inammissibile. Manifestamente infondato è il motivo sul quale si basa, che mira a una rivisitazione del fatto, in presenza di una coppia conforme valutazione dei Giudici di merito che hanno illustrato in modo congruo e coerente le ragioni che hanno correlato l'imputato al titolo di provenienza illecita in quanto contraffatto: SEMINERIO aveva condotto le trattative di una compravendita rispetto alla quale l'assegno circolare aveva costituito lo strumento di pagamento, e non aveva fornito alcuna spiegazione sull'origine dello stesso.

Il Collegio di appello ha precisato che esigere un chiarimento in ordine alla provenienza di un titolo contraffatto non costituisce inversione dell'onere della prova, bensì un contributo all'accertamento in ordine alla consapevolezza da parte dell'imputato, accertamento qui mancato in carenza di qualsiasi indicazione sul punto da parte dell'interessato. Il ricorso, articolato in fatto, è quindi inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Alfre4lo Mantovano Giovanna Verga oÌ-