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Ordinanza — n. 44747/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility of new arguments and unfounded claim on sentence suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44747/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant raised three grounds, including new evidence requests and a request for sentence suspension, which the court rejected. The first and third grounds were inadmissible as raised for the first time, while the second was rejected as the denial of suspension was justified by the appellant's prior criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 606 co. 3 ult. parte cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: Arguments raised for the first time in the cassation appeal are inadmissible, and the denial of sentence suspension is lawful when the appellant has a prior criminal record.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility new arguments first time sentence suspension denial prior criminal record court costs and fine restituzione dei sussidi statali appropriazione indebita di fondi riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 606 co. 3 ult. parte cod. proc. pen.
Sono inammissibili il primo e il terzo motivo, ai sensi dell'art. 606 co. 3 ult. parte cod. proc. pen., perché proposti per la prima volta col ricorso per cassazione.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLIPANO ROSARIO nato a NAPOLI il 21/01/1972 avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 16/10/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di NAPOLI in data 16/02/2016 aveva condannato SOLIPANO Rosario a pena di giustizia per il reato di ricettazione continuata, consistito nella ricezione di due assegni dell'importo complessivo di circa 3800 euro di provenienza furtiva, accertato a NAPOLI in epoca prossima al 4/07/2011, riconosciute le attenuanti generiche. SOLIPANO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce e deduce i seguenti motivi: - come primo, l'omessa motivazione quanto alla chiesta riapertura del dibattimento al fine di identificare il soggetto che aveva consegnato all'imputato i titoli di provenienza furtiva; - come secondo, l'immotivato diniego della sospensione della pena e l'illogicità della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio; - come terzo, l'omesso riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen.

Il ricorso é inammissibile. Sono inammissibili il primo e il terzo motivo, ai sensi dell'art. 606 co. 3 ult. parte cod. proc. pen., perché proposti per la prima volta col ricorso per cassazione. Manifestamente infondato è il secondo motivo del ricorso, poiché la ragione della mancata concessione della sospensione della pena sta nella circostanza che dalla sentenza emerge - senza che già abbia poi costituito motivo di contestazione - più precedenti penali, anche specifici, a carico del ricorrente, mentre l'entità della pena è motivata in termini di adeguamento alla gravità del fatto concreto, e peraltro prossima al minimo edittale.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Alfr90 Manto