Ordinanza — n. 44746/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAVELLA ANTONIO nato a SAN SEVERO il 22/01/1999 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di BARI Clato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 29/09/2020, riformava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di FOGGIA in data 27/02/2018, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato LAVELLA Antonio a pena di giustizia per il reato di concorso in rapina aggravata, commesso a SAN SEVERO il 14/08/2017. La CORTE territoriale, sull'accordo delle parti, rideterminava la pena, riducendola. LAVELLA propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce in modo del tutto generico come motivi la mancanza della motivazione sulla affermazione della responsabilità e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44746/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAVELLA ANTONIO nato a SAN SEVERO il 22/01/1999 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di BARI Clato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 29/09/2020, riformava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di FOGGIA in data 27/02/2018, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato LAVELLA Antonio a pena di giustizia per il reato di concorso in rapina aggravata, commesso a SAN SEVERO il 14/08/2017. La CORTE territoriale, sull'accordo delle parti, rideterminava la pena, riducendola. LAVELLA propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce in modo del tutto generico come motivi la mancanza della motivazione sulla affermazione della responsabilità e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Con procedura de plano ex art 610 co. 5 bis cod. proc. pen., va detto che il ricorso è inammissibile perché, come da condivisibile orientamento di questa S.C. (Sez. 1 sentenza n. 944 del 23/10/2019 dep. 13/01/2020 Rv. 278170 imputato M), "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge".
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore Il P