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Ordinanza — n. 44745/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44745/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44745/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LODATO DANIELE nato a CANICATTI il 06/01/1983 avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 30/06/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di AGRIGENTO in data 22/05/2018 aveva condannato LODATO Daniele a pena di giustizia per i reati, uniti per continuazione, di guida in stato di ebbrezza e di porto di oggetti destinati allo scasso, commessi a CANICATTI' il 14/06/2017. LODATO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la nullità della sentenza quanto al reato di cui all'art. 707 cod. pen., perché gli oggetti trovati in possesso del ricorrente non poteva ricomprendersi fra quelli idonei allo scasso, e quanto al reato di cui all'art. 186 co. 9 bis Cd5 perché la pena detentiva inflitta andava sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, e comunque per l'inoffensività della condotta tenuta; - come secondo, la nullità della sentenza quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., essendo pressoché nulla l'offesa al bene giuridico; come terzo, la nullità della sentenza per il diniego delle attenuanti generiche e quanto alla entità della pena.

Regesto Legislator

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art. 707 cod. pen, art. 131 bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44745/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di esso. Così è certamente quanto al primo, poiché la CORTE territoriale ha illustrato con motivazione congrua e coerente che il reato di cui all'art. 707 cod. pen. è stato contestato nella parte in cui correla gli attrezzi idonei allo scasso con i precedenti penali di reati per fine di lucro commessi dall'imputato, che nella specie sussistono numerosi, e che essa ha dettagliatamente elencato. Il Collegio di appello ha ha poi spiegato che la sostituzione della pena detentiva inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità è preclusa dai giudizio prognosticò negativo nei confronti del ricorrente, alla stregua anche dei suoi precedenti.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente guida in stato di ebbrezza qualificata altri reati risarcimento per atto illecito stato difettoso del veicolo esame d'idoneità alla guida

Disposizioni normative citate

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art. 707 cod. pen
Così è certamente quanto al primo, poiché la CORTE territoriale ha illustrato con motivazione congrua e coerente che il reato di cui all'art. 707 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
9 bis Cd5 perché la pena detentiva inflitta andava sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, e comunque per l'inoffensività della condotta tenuta; - come secondo, la nullità della sentenza quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LODATO DANIELE nato a CANICATTI il 06/01/1983 avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 30/06/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di AGRIGENTO in data 22/05/2018 aveva condannato LODATO Daniele a pena di giustizia per i reati, uniti per continuazione, di guida in stato di ebbrezza e di porto di oggetti destinati allo scasso, commessi a CANICATTI' il 14/06/2017. LODATO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la nullità della sentenza quanto al reato di cui all'art. 707 cod. pen., perché gli oggetti trovati in possesso del ricorrente non poteva ricomprendersi fra quelli idonei allo scasso, e quanto al reato di cui all'art. 186 co. 9 bis Cd5 perché la pena detentiva inflitta andava sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, e comunque per l'inoffensività della condotta tenuta; - come secondo, la nullità della sentenza quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., essendo pressoché nulla l'offesa al bene giuridico; come terzo, la nullità della sentenza per il diniego delle attenuanti generiche e quanto alla entità della pena.

Il ricorso è inammissibile, perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di esso. Così è certamente quanto al primo, poiché la CORTE territoriale ha illustrato con motivazione congrua e coerente che il reato di cui all'art. 707 cod. pen. è stato contestato nella parte in cui correla gli attrezzi idonei allo scasso con i precedenti penali di reati per fine di lucro commessi dall'imputato, che nella specie sussistono numerosi, e che essa ha dettagliatamente elencato. Il Collegio di appello ha ha poi spiegato che la sostituzione della pena detentiva inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità è preclusa dai giudizio prognosticò negativo nei confronti del ricorrente, alla stregua anche dei suoi precedenti.

Manifestamente infondata è la censura relativa al diniego di applicazione del disposto di cui all'art. 131 bis cod. pen., poiché il Giudice di secondo grado ha correttamente escluso nella condotta dell'imputato, sorpreso alla guida in stato di ebbrezza di uno scooter al cui interno vi erano oggetti atti allo scasso, gli estremi della tenuità del fatto. Manifestamente infondato è infine il terzo motivo, sulle attenuanti generiche e sulla entità della pena, avendo la CORTE, conferma della decisione del TRIBUNALE, non soltanto richiamato le considerazioni ostative al riconoscimento all'anzidetta causa di non punibilità, bensì pure che il ricorrente conduceva il motociclo senza aver copertura assicurativa e dopo che la patente di guida gli era stata revocata, mostrando così particolare spregiudicatezza.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore Alfredd Mantov