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Sentenza — n. 44743/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44743/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44743/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPICCIATI PAOLO nato a MIRABELLO SANNITICO il 27/10/1957 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; E CONSIDERATO IN DIRMO La CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, con sentenza in data 4/02/2021, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di CAMPOBASSO in data 16/05/2019 aveva condannato SPICCIATI Paolo a pena di giustizia per il reato di indebita appropriazione di materiale lapideo della ditta Manzi Marmi s.r.l. per un valore complessivo di circa 7.300 euro, commesso a VINCHIATURO fino al 22/09/2015. La CORTE territoriale riduceva la pena. SPICCIATI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo la carenza di motivazione in ordine alla tempestività della querela.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 44743/2021 — snpen · Corte di Cassazione: per un valore complessivo di circa 7.300 euro, commesso a VINCHIATURO fino al 22/09/2015. La CORTE territoriale riduceva la pena. SPICCIATI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo la carenza di motivazione in ordine alla tempestività della querela.

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese istanza tardiva di restituzione dei termini ripetizione dell'indebito appropriazione indebita di fondi ricorso per inadempienza documenti mancanti
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPICCIATI PAOLO nato a MIRABELLO SANNITICO il 27/10/1957 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRMO La CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, con sentenza in data 4/02/2021, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di CAMPOBASSO in data 16/05/2019 aveva condannato SPICCIATI Paolo a pena di giustizia per il reato di indebita appropriazione di materiale lapideo della ditta Manzi Marmi s.r.l. per un valore complessivo di circa 7.300 euro, commesso a VINCHIATURO fino al 22/09/2015. La CORTE territoriale riduceva la pena. SPICCIATI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo la carenza di motivazione in ordine alla tempestività della querela.

Sostiene che i rappresentanti della ditta Manzi Marmi s.r.l. avevano avuto notizia della mancata restituzione da parte dell'imputato della merce in contestazione già alla data del 17/09/2014, e che quindi in tale data, essendo mancata la riconsegna, si sarebbe realizzata l'intervisione del possesso, e pertanto sarebbe iniziato il decorso del termine per la presentazione della querela, ma quest'ultima sarebbe stata proposta oltre la scadenza del termine medesimo. In data odierna il difensore dell'imputato fa pervenire il verbale di remissione di querela, sottoscritto dalla persona offesa MANZI Nicola in data 11/10/2021, e il verbale di accettazione della remissione firmato in pari data dal ricorrente.

Va pertanto pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio della decisione impugnata per intervenuta remissione di querela, poiché al momento del fatto il reato contestato era procedibile a querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.condanna il querelato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Alfte o MK1\ 9,90 i9 Giovanna Verga . O S