Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44738/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44738/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44738/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSANO CIRO nato a FOGGIA il 12/10/1969 avverso la sentenza del 19/02/2021 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; E IN DIRITTO Il GUP del TRIBUNALE di BARI con sentenza in data 19/02/2021 applicava a CASSANO Ciro, su sua richiesta, la pena di giustizia concordata in relazione al reato di ricettazione, commesso a BITONTO il 20/09/2018, con le attenuanti generiche. CASSANO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce in modo del tutto generico come motivi la carenza di motivazione sul reato ritenuto in sentenza e l'eccessività della pena. Con procedura de plano ex art 610 co. 5 bis cod. proc. pen., va detto che i motivi sono inammissibili perché privi di specificità (in difetto dell'indicazione di elementi in ipotesi acquisiti in atti e non considerati, o mal considerati), e comunque manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati (in essi incluse le ritenute e correttamente comparate le circostanze concorrenti), dall'altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalla stessa parte proposto, comunque ai minimi edittali.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44738/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Giova rilevare che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p.., può essere oggetto di controllo di legittimità per i motivi indicati all'art. 448 co. 2 bis cod. proc. pen., nessuno dei quali appare prospettato nel ricorso. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzioni penali riscossione di pene pecuniarie corruzione nell'esecuzione forzata consumo di canapa pena convenzionale esame di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 c.p
Giova rilevare che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p.., può essere oggetto di controllo di legittimità per i motivi indicati all'art.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSANO CIRO nato a FOGGIA il 12/10/1969 avverso la sentenza del 19/02/2021 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GUP del TRIBUNALE di BARI con sentenza in data 19/02/2021 applicava a CASSANO Ciro, su sua richiesta, la pena di giustizia concordata in relazione al reato di ricettazione, commesso a BITONTO il 20/09/2018, con le attenuanti generiche. CASSANO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce in modo del tutto generico come motivi la carenza di motivazione sul reato ritenuto in sentenza e l'eccessività della pena. Con procedura de plano ex art 610 co. 5 bis cod. proc. pen., va detto che i motivi sono inammissibili perché privi di specificità (in difetto dell'indicazione di elementi in ipotesi acquisiti in atti e non considerati, o mal considerati), e comunque manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati (in essi incluse le ritenute e correttamente comparate le circostanze concorrenti), dall'altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalla stessa parte proposto, comunque ai minimi edittali.

Giova rilevare che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p.., può essere oggetto di controllo di legittimità per i motivi indicati all'art. 448 co. 2 bis cod. proc. pen., nessuno dei quali appare prospettato nel ricorso. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Alfredo tiantovw Giovanna