Ordinanza — n. 44732/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOLA YLLI nato il 28/04/1994 avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINOto avviso alle parT3i udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; E IN DIRITTO Con sentenza decisa nella camera di consiglio del 23/06/2020 la CORTE d'APPELLO di TORINOconfermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di IVREA in data 2/12/2019 aveva condannato KOLA Ylli a pena di di giustizia per reati, unificati a titolo di continuazione, di rapina, lesioni personali, furto in abitazione e detenzione e porto di armi. KOLA propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore. In data 22/03/2021 egli ha comunicato la rinuncia al ricorso medesimo, sì che a questa S.C. non resta che dichiararne l'inammissibilità. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), e la circostanza che la rinuncia è stata inoltrata per tempo, al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 44732/2021 — snpen · Corte di Cassazione: KOLA propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore. In data 22/03/2021 egli ha comunicato la rinuncia al ricorso medesimo, sì che a questa S.C. non resta che dichiararne l'inammissibilità. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), e la circostanza che la rinuncia è stata inoltrata per tempo, al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOLA YLLI nato il 28/04/1994 avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINOto avviso alle parT3i udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Con sentenza decisa nella camera di consiglio del 23/06/2020 la CORTE d'APPELLO di TORINOconfermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di IVREA in data 2/12/2019 aveva condannato KOLA Ylli a pena di di giustizia per reati, unificati a titolo di continuazione, di rapina, lesioni personali, furto in abitazione e detenzione e porto di armi. KOLA propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore. In data 22/03/2021 egli ha comunicato la rinuncia al ricorso medesimo, sì che a questa S.C. non resta che dichiararne l'inammissibilità. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), e la circostanza che la rinuncia è stata inoltrata per tempo, al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Alfrèdo Mantovano P Giovanna Verga DEPOSITATA IN CANCFUERIAIL CAN