Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44732/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44732/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44732/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOLA YLLI nato il 28/04/1994 avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINOto avviso alle parT3i udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; E IN DIRITTO Con sentenza decisa nella camera di consiglio del 23/06/2020 la CORTE d'APPELLO di TORINOconfermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di IVREA in data 2/12/2019 aveva condannato KOLA Ylli a pena di di giustizia per reati, unificati a titolo di continuazione, di rapina, lesioni personali, furto in abitazione e detenzione e porto di armi. KOLA propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore. In data 22/03/2021 egli ha comunicato la rinuncia al ricorso medesimo, sì che a questa S.C. non resta che dichiararne l'inammissibilità. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), e la circostanza che la rinuncia è stata inoltrata per tempo, al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 44732/2021 — snpen · Corte di Cassazione: KOLA propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore. In data 22/03/2021 egli ha comunicato la rinuncia al ricorso medesimo, sì che a questa S.C. non resta che dichiararne l'inammissibilità. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), e la circostanza che la rinuncia è stata inoltrata per tempo, al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
commisurazione della pena per rapina abbandono del procedimento penale sanzione penale confisca dei proventi di reato azione civile pena accessoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOLA YLLI nato il 28/04/1994 avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINOto avviso alle parT3i udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Con sentenza decisa nella camera di consiglio del 23/06/2020 la CORTE d'APPELLO di TORINOconfermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di IVREA in data 2/12/2019 aveva condannato KOLA Ylli a pena di di giustizia per reati, unificati a titolo di continuazione, di rapina, lesioni personali, furto in abitazione e detenzione e porto di armi. KOLA propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore. In data 22/03/2021 egli ha comunicato la rinuncia al ricorso medesimo, sì che a questa S.C. non resta che dichiararne l'inammissibilità. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), e la circostanza che la rinuncia è stata inoltrata per tempo, al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Alfrèdo Mantovano P Giovanna Verga DEPOSITATA IN CANCFUERIAIL CAN