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Ordinanza — n. 44564/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44564/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44564/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna confermava quella del Tribunale di Ferrara di condanna di Hudorovic Jonni Stefano alla pena di anni uno di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 73 D. L.vo 159 del 2011. Ricorre per cassazione il difensore di Hudorovic Jonni Stefano, deducendo vizio di motivazione in punto di contenimento della pena nel minimo edittale e al diniego delle attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44564/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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attenuazione della pena riduzione della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale commisurazione della pena minorile capacità di subire la carcerazione indennità per detenzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH JONNI STEFANO nato a PONTE SAN PIETRO il 24/12/1974 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna confermava quella del Tribunale di Ferrara di condanna di Hudorovic Jonni Stefano alla pena di anni uno di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 73 D. L.vo 159 del 2011.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Hudorovic Jonni Stefano, deducendo vizio di motivazione in punto di contenimento della pena nel minimo edittale e al diniego delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché avanza considerazioni in fatto e argomentazioni riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e risolti correttamente dal giudice del merito. La sentenza motiva adeguatamente sulla sussistenza del reato contestato, così come sulla congruità della pena e sulla correttezza del diniego delle attenuanti generiche.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi DEPOSITATA Angela Tardío IN CA IL