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Ordinanza — n. 44562/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44562/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44562/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Razon Nicho Rommel Orozco con la sentenza dello stesso Tribunale del 7/2/2018. Ricorre per cassazione il difensore di Razon Nicho Rommel Orozco, deducendo violazione dell'art. 655, comma 5, cod. proc. pen. Il Pubblico Ministero non aveva provveduto a notificare la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena nei trenta giorni successivi al deposito della stessa, come previsto a pena di nullità dell'art. 655, comma 5,cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44562/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il difensore di Razon Nicho Rommel Orozco, deducendo violazione dell'art. 655, comma 5, cod. proc. pen. Il Pubblico Ministero non aveva provveduto a notificare la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena nei trenta giorni successivi al deposito della stessa, come previsto a pena di nullità dell'art. 655, comma 5,cod. proc. pen.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale ritardo ingiustificato dell'azione penale restituzione del termine scaduto revoca dell'annullamento rinvio del dibattimento perenzione dell'esecuzione della decisione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAZON NICHO ROMMEL OROZCO nato il 10/09/1986 avverso l'ordinanza del 31/03/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Razon Nicho Rommel Orozco con la sentenza dello stesso Tribunale del 7/2/2018.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Razon Nicho Rommel Orozco, deducendo violazione dell'art. 655, comma 5, cod. proc. pen. Il Pubblico Ministero non aveva provveduto a notificare la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena nei trenta giorni successivi al deposito della stessa, come previsto a pena di nullità dell'art. 655, comma 5,cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivo manifestamente infondato. L'art. 655, comma 5, cod. proc. pen. individua il difensore cui il Pubblico Ministero deve notificare "i provvedimenti dei quali è prescritta nel presente titolo la notificazione al difensore": quindi richiama altre norme dello stesso Titolo II che prevedono la notificazione al difensore. Si deve escludere che la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena sia un atto che deve essere notificato al difensore del condannato: sia perché ciò non è espressamente previsto, sia perché trattasi, appunto, di "richiesta" e non di "provvedimento". Il provvedimento è quello del Giudice dell'esecuzione, adottato dopo l'instaurazione del contraddittorio.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il Presidente f Giacomo Rocchi -2 D 21 Angela