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Ordinanza — n. 44560/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44560/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44560/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma i rigettava l'istanza di liberazione condizionale avanzata da h4•banovic Nenad. Ricorre per cassazione hírbanovic Nenad personalmente con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 123 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44560/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione hírbanovic Nenad personalmente con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.

Parole chiave

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revoca della liberazione condizionale regime penitenziario pene condizionali remissione della pena riabilitazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 123 cod. proc. pen
Ricorre per cassazione hírbanovic Nenad personalmente con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VRBANOVIC NENAD nato il 12/03/1967 avverso l'ordinanza del 18/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA Elato avviso alle p—a7-t-i3 udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma i rigettava l'istanza di liberazione condizionale avanzata da h4•banovic Nenad.

2. Ricorre per cassazione hírbanovic Nenad personalmente con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente dall'interessato e non da un avvocato iscritto all'Albo speciale della Corte di Cassazione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pre