Ordinanza — n. 44558/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Messina dichiarava Da Silva Marcia colpevole del delitto di cui all'art. 14, comma 5 bis e 5 ter,decreto I.vo 286 del 1998 e la condannava alla pena di euro 10.000 di multa. Proponeva appello il difensore dell'imputata. Il Giudice di Pace qualificava l'appello come ricorso per cassazione e trasmetteva gli atti a questa Corte.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44558/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DA SILVA MARCIA nato in BRASILE il 03/11/1986 avverso la sentenza del 26/05/2020 del GIUDICE DI PACE di MESSINA Elato avviso alle par---ti udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Messina dichiarava Da Silva Marcia colpevole del delitto di cui all'art. 14, comma 5 bis e 5 ter,decreto I.vo 286 del 1998 e la condannava alla pena di euro 10.000 di multa.
2. Proponeva appello il difensore dell'imputata. Il Giudice di Pace qualificava l'appello come ricorso per cassazione e trasmetteva gli atti a questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso per cassazione - così correttamente qualificato l'atto di appello - è inammissibile in quanto proposto da difensore non iscritto all'Albo speciale della Corte di Cassazione.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Angela Tardio CAWCE