Ordinanza — n. 44557/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Trieste dichiarava inammissibili i reclami proposti da Attanasio Alessio avverso i provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza di Udine e qualificava come ricorso per cassazione il reclamo proposto avverso il decreto dello stesso Magistrato n. 2627/2020 del 10/8/2020, avente ad oggetto la mancata consegna del pacco speditogli dal proprio tutore.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44557/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso il decreto del 10/08/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di UDINE( Elato avviso alle par-Ti udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Trieste dichiarava inammissibili i reclami proposti da Attanasio Alessio avverso i provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza di Udine e qualificava come ricorso per cassazione il reclamo proposto avverso il decreto dello stesso Magistrato n. 2627/2020 del 10/8/2020, avente ad oggetto la mancata consegna del pacco speditogli dal proprio tutore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso — così correttamente qualificato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, che aveva ritenuto inammissibile il reclamo proposto concernente le procedure di consegna dei pacchi - è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Angela Tardio 1"-- D E ':- ._..........