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Ordinanza — n. 44556/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44556/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44556/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Trento dichiarava Mardare Marian Alexandru colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 legge 110 del 1975, ritenuta l'ipotesi lieve di cui al terzo comma e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 600,00 di ammenda, concedendo entrambi i benefici di legge.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44556/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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oggetto pericoloso saccheggio reato motivante l'estradizione reati contro il patrimonio infrazioni contro i beni culturali infrazione molto grave

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARDARE MARIAN ALEXANDRU nato a BUCAREST( ROMANIA) il 16/09/1989 avverso la sentenza del 10/09/2019 del TRIBUNALE di TRENTOr—ci -to avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Trento dichiarava Mardare Marian Alexandru colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 legge 110 del 1975, ritenuta l'ipotesi lieve di cui al terzo comma e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 600,00 di ammenda, concedendo entrambi i benefici di legge.

2. Proponeva appello il difensore di Mardare Marian Alexandru, deducendo distinti motivi. Trattandosi di sentenza non appellabile, gli atti venivano trasmessi a questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso per cassazione - tale dovendosi qualificare l'atto di appello, trattandosi di sentenza non appellabile - è inammissibile perché proposto da difensore non iscritto all'Albo speciale della Corte di cassazione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 rIl Consigliere estensore Il Presid