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Ordinanza — n. 44554/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44554/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44554/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Chinnici Salvatore con la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania del 5/12/2012. Ricorre per cassazione Chinnici Salvatore personalmente con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 123 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44554/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Chinnici Salvatore personalmente con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale remissione della pena liberazione condizionale pene condizionali perenzione dell'esecuzione della decisione riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 123 cod. proc. pen
Ricorre per cassazione Chinnici Salvatore personalmente con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHINNICI SALVATORE nato a CATANIA il 20/05/1975 avverso l'ordinanza del 27/04/2021 del TRIBUNALE di ROMA@-to avviso alle pa—r— -ti3 udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Chinnici Salvatore con la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania del 5/12/2012.

2. Ricorre per cassazione Chinnici Salvatore personalmente con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato e non sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021