Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44552/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44552/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44552/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza avanzata dalla difesa di Martinelli Alessio con cui veniva chiesta la declaratoria di nullità del titolo esecutivo e la revoca della condanna inflitta dal G.U.P. del Tribunale di Roma per violazione dell'art. 6 CEDU.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44552/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore del ricorrente ha depositato motivi aggiunti, deducendo violazione dell'art. 6 CEDU con riferimento alla pronuncia di inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

Generato dall'IA
nullità assoluta del giudizio esecuzione della pena revoca dell'esecutore testamentario procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia nullità procedurale effetti di una sentenza di annullamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINELLI ALESSIO nato a ROMA il 17/07/1977 avverso l'ordinanza del 18/02/2021 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza avanzata dalla difesa di Martinelli Alessio con cui veniva chiesta la declaratoria di nullità del titolo esecutivo e la revoca della condanna inflitta dal G.U.P. del Tribunale di Roma per violazione dell'art. 6 CEDU.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Alessio Martinelli, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte EDU ha statuito che le sentenze definitive possono essere revocate e rimosse se violano taluni dei diritti umani del ricorrente. Nel caso in esame si era in presenza di nullità assoluta del processo, nel corso del quale il teste principale non era mai stato ascoltato da un giudice. Il compito di rimuovere la sentenza nulla era del giudice dell'esecuzione.

3. Il difensore del ricorrente ha depositato motivi aggiunti, deducendo violazione dell'art. 6 CEDU con riferimento alla pronuncia di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivo di diritto manifestamente infondato. Come esattamente osservato dal giudice dell'esecuzione, nessuna norma permette al giudice dell'esecuzione di annullare una sentenza irrevocabile. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2011, piuttosto, è stato introdotto un nuovo caso di revisione della sentenza irrevocabile di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, par. 1, della CEDU, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte EDU: quindi, non solo occorre un previo ricorso alla Corte EDU e una pronuncia definitiva ditale Corte, ma tale risultato può permettere la revisione del processo ad opera della competente Corte d'appello e non un declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna da parte del giudice dell'esecuzione.

Più precisamente, lo strumento per adeguare l'ordinamento interno ad una decisione definitiva della Corte EDU va individuato, in via principale, nella revisione introdotta dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 113 del 2011, applicabile sia nelle ipotesi di vizi procedurali rilevanti ex art. 6 della Convenzione EDU, sia in quelle di violazione dell'art. 7 della stessa Convenzione che non implichino un vizio assoluto di responsabilità (per l'assenza di una norma incriminatrice al momento del fatto), ma solo un difetto di prevedibilità della sanzione - ferma restando la responsabilità penale - o che comunque lascino aperte più soluzioni del caso; lo strumento dell'incidente di esecuzione, invece, può essere utilizzato solo quando l'intervento di rimozione o modifica del giudicato sia privo di contenuto discrezionale, risolvendosi nell'applicazione di altro e ben identificato precetto senza necessità della previa declaratoria di illegittimità costituzionale di alcuna norma, fermo restando che, qualora l'incidente di esecuzione sia promosso per estendere gli effetti favorevoli della sentenza della Corte EDU ad un soggetto diverso da quello che l'aveva adita, è necessario anche che la predetta decisione (pur non adottata nelle forme della "sentenza pilota") abbia una obiettiva ed effettiva portata generale, e che la posizione dell'istante sia identica a quella del caso deciso dalla Corte di Strasburgo (Sez. 1, Sentenza n. 44193 del 11/10/2016 Cc. (dep. 18/10/2016) Rv. 267861 - 01).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha provveduto ad adire la Corte EDU.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore