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Ordinanza — n. 44547/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and lacking specific legal grounds regarding crime continuation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44547/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was deemed entirely generic and contained only merit-based arguments unsuitable for this procedural stage. The appellant argued that two crimes of usury and aggravated extortion were committed under an associative bond, yet the lower court found no legal link between the offenses. The court ruled that an associative bond does not automatically establish crime continuation without proof of unitary planning, which was absent in the record.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 74 D.P.R. 309/1990; Art. 81 c.p.: A cassation appeal must be specific and cannot rely solely on merit-based arguments; an associative bond does not inherently constitute crime continuation absent evidence of unitary planning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic appeal grounds crime continuation requirement associative bond planning procedural merit arguments sanzioni penali sospensione di pena piano di esecuzione delle pene

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Art. 74 D.P.R. 309/1990
Art. 81 c.p.
Si deve ribadire che la consumazione dei reati nell'ambito di un vincolo associativo non comporta, di per sé, che gli stessi siano riuniti per continuazione: il vincolo ex art. 81 cpv.
art 74 d.P.R. 309 del 1990
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANE SALVATORE nato a NAPOLI il 05/08/1952 avverso l'ordinanza del 23/03/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; C

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da Pane Salvatore di riconoscimento della continuazione tra i delitti di usura ed estorsione aggravata e di partecipazione ad associazione ex art 74 d.P.R. 309 del 1990, oggetto di due diverse sentenze di condanna.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Pane Salvatore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente sottolinea che entrambi i reati erano stati commessi in virtù di un vincolo associativo con riferimento al sodalizio criminale imperante nel quartiere di Pianura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico e contenente esclusivamente considerazioni di merito che non possono trovare ingresso in questa sede. Si deve ribadire che la consumazione dei reati nell'ambito di un vincolo associativo non comporta, di per sé, che gli stessi siano riuniti per continuazione: il vincolo ex art. 81 cpv. cod. pen., infatti, presuppone che i reati siano stati unitariamente progettati, circostanza che il ricorrente nemmeno deduce. D'altro canto, la motivazione del provvedimento impugnato, alla luce dell'esame dei reati giudicati con le due sentenze, dimostra adeguatamente come tra l'usura e l'estorsione e la partecipazione al commercio di stupefacenti posta in essere nell'ambito dell'associazione non vi fosse alcun legame, ma solo vicinanza cronologica.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente iacomo Rocchi Angela Ta