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Ordinanza — n. 44546/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44546/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44546/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato e non sottoscritto da difensore iscritto all'Albo speciale della Corte di cassazione. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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art. 123 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44546/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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criminalità persistente sospensione di pena recidiva nell'infrazione abbandono del procedimento penale sentenza penale ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 123 cod. proc. pen
Ricorre per cassazione Urgo Sisto Salvatore con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URGO SISTO SALVATORE nato a TORRE ANNUNZIATA 11 17/05/1982 avverso l'ordinanza del 08/03/2021 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA Cciato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

ti 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di Urgo Sisto Salvatore di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con due diverse sentenze di condanna.

2. Ricorre per cassazione Urgo Sisto Salvatore con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato e non sottoscritto da difensore iscritto all'Albo speciale della Corte di cassazione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pr