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Ordinanza — n. 44543/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44543/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44543/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzate da Luongo Daniele, in espiazione di un cumulo di condanne di anni tre e mesi cinque di reclusione. Ricorre per cassazione il difensore di Luongo Daniele, deducendo vizio della motivazione con riferimento al rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44543/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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assistenza riabilitativa pena privativa della libertà riabilitazione proroga della carcerazione espulsione semiprigionia mantenimento della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUONGO DANIELE nato a ROMA il 01/12/1976 avverso l'ordinanza del 04/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzate da Luongo Daniele, in espiazione di un cumulo di condanne di anni tre e mesi cinque di reclusione.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Luongo Daniele, deducendo vizio della motivazione con riferimento al rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo del tutto generico. Il ricorrente censura l'ordinanza impugnata per non avere tenuto conto della condotta successiva al reato e, in particolare per la mancata considerazione dei colloqui tenuti dal condannato con un'assistente sociale: al contrario, da una parte l'ordinanza menziona episodi anche assai recenti di cui Luongo si è reso protagonista, traendone il giudizio di assoluta inaffidabilità, dall'altra il ricorrente non chiarisce nemmeno per quale motivo il contenuto di quei colloqui, cui l'ordinanza non fa riferimento, sarebbero decisivi per mutare l'orientamento del Tribunale di Sorveglianza.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere esten