Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44542/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44542/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44542/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con cui il difensore di Moutafakkir Amin chiedeva il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con due diverse sentenze di condanna.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44542/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

Generato dall'IA
concorso materiale di reati principio della doppia incriminazione formazione di una pena complessiva unità della procedura infrazioni uniche e continuate reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUTAFAKKIR AMIN nato a SUSA il 13/11/1991 avverso l'ordinanza del 17/03/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con cui il difensore di Moutafakkir Amin chiedeva il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con due diverse sentenze di condanna.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Amin Moutafakkir, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato esclusivamente su considerazioni di merito, a loro volta basate su documenti processuali non prodotti al giudice dell'esecuzione e che, pertanto, non possono trovare ingresso in questa sede. In definitiva, il ricorrente sollecita questa Corte a sovrapporre il proprio giudizio di merito a quello espresso dal giudice dell'esecuzione e a ritenere che la rapina e lo spaccio di sostanze stupefacenti per i quali erano state pronunciate le condanne fossero stati unitariamente progettati.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore