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Ordinanza — n. 44539/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44539/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44539/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Torino dichiarava Ferchichi Nader responsabile del delitto di cui all'art. 14, comma 5 quater,d. I.vo 286 del 1998 e, riconosciute le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 10.000 di multa. Ricorre per cassazione il difensore di Ferchichi Nader, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'art. 34 D. L.vo 274 del 2000.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44539/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 14, comma 5 quater,d. I.vo 286 del 1998 e, riconosciute le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 10.000 di multa. Ricorre per cassazione il difensore di Ferchichi Nader, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'art. 34 D. L.vo 274 del 2000.

Parole chiave

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infrazioni alla legge sugli stranieri sanzione penale reato di coazione infrazione alle norme della circolazione sanzioni pecuniarie violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERCHICHI NADER nato a HAMMAMET ( TUNISIA) il 11/02/1989 avverso la sentenza del 04/03/2021 del GIUDICE DI PACE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Torino dichiarava Ferchichi Nader responsabile del delitto di cui all'art. 14, comma 5 quater,d. I.vo 286 del 1998 e, riconosciute le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 10.000 di multa.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Ferchichi Nader, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'art. 34 D. L.vo 274 del 2000.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo enunciato non è, in realtà, concretamente trattato dal ricorrente, che si limita a censurare la mancata applicazione della causa di non procedibilità di cui all'art. 34 D. L.vo 274 del 2000 mediante il richiamo ad una sentenza di legittimità: ma è evidente che l'applicazione dell'istituto evocato non discende da una regola di diritto, ma da una valutazione concreta del fatto, che il Giudice di Pace ha effettuato, adeguatamente motivando la sua decisione con argomentazioni del tutto tralasciate dal ricorrente.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Ro DEPOSITATA Angela Tardio , IN CANCELLEPII , Ilhfh