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Ordinanza — n. 44536/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44536/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44536/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia rigettava l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di concessione della detenzione domiciliare avanzata da Cadei Elio, condannato per gravi reati con fine pena al febbraio 2035. Ricorre per cassazione il difensore di Cadei Elio, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione e segnalando il ricovero recente in ospedale per polmonite interstiziale.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44536/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile in quanto, da una parte, non considera la motivazione dell'ordinanza con riferimento al giudizio di estrema pericolosità sociale del detenuto, valutazione che è essenziale per la decisione sull'istanza di differimento della pena ai sensi dell'art. 147, ultimo comma, cod. pen.; dall'altra, con riferimento all'aspetto sanitario, si limita ad avanzare considerazioni in fatto per contrastare la valutazione del Tribunale di Sorveglianza, fondata sulla certificazione della Direzione del Carcere successiva al ricovero in ospedale di cui fa menzione il ricorso, senza in alcun modo dimostrare la manifesta illogicità della motivazione o il travisamento degli elementi raccolti.

Parole chiave

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braccialetto elettronico adeguamento della pena allontanamento nonostante motivi di salute sospensione di pena carcerazione preventiva eccessiva ricovero psichiatrico forzato

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CADEI ELIO nato a ISEO il 21/03/1969 avverso l'ordinanza del 16/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia rigettava l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di concessione della detenzione domiciliare avanzata da Cadei Elio, condannato per gravi reati con fine pena al febbraio 2035.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Cadei Elio, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione e segnalando il ricovero recente in ospedale per polmonite interstiziale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto, da una parte, non considera la motivazione dell'ordinanza con riferimento al giudizio di estrema pericolosità sociale del detenuto, valutazione che è essenziale per la decisione sull'istanza di differimento della pena ai sensi dell'art. 147, ultimo comma, cod. pen.; dall'altra, con riferimento all'aspetto sanitario, si limita ad avanzare considerazioni in fatto per contrastare la valutazione del Tribunale di Sorveglianza, fondata sulla certificazione della Direzione del Carcere successiva al ricovero in ospedale di cui fa menzione il ricorso, senza in alcun modo dimostrare la manifesta illogicità della motivazione o il travisamento degli elementi raccolti.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore DEP Il Presidente iAOSiTATA NCELLERIA Giacomo Rocc -2 A