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Ordinanza — n. 44534/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44534/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44534/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Spoleto revocava il decreto penale emesso nei confronti di Sarro Bruno Vito per essere il reato estinto per intervenuta oblazione e ordinava la confisca della pistola e delle munizioni in sequestro.

Regesto Legislator

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art. 593 cod. proc. pen, art. 141 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44534/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Trattandosi di sentenza non appellabile dall'imputato ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen., l'atto di appello deve essere qualificato come ricorso per cassazione.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi confisca penale arma personale abbandono del procedimento penale sottrazione di cose sequestrate disarmo

Disposizioni normative citate

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art. 593 cod. proc. pen
Trattandosi di sentenza non appellabile dall'imputato ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen., l'atto di appello deve essere qualificato come ricorso per cassazione.
art. 141 disp. att. cod. proc. pen
In forza dell'art. 141 disp. att. cod. proc. pen., in combinato disposto con l'art.464, comma 2 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARRO VITO BRUNO nato a AVELLINO il 06/04/1970 avverso la sentenza del 31/10/2019 del GIP TRIBUNALE di SPOLETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Spoleto revocava il decreto penale emesso nei confronti di Sarro Bruno Vito per essere il reato estinto per intervenuta oblazione e ordinava la confisca della pistola e delle munizioni in sequestro.

2. Propone appello il difensore di Sarro Vito, chiedendo l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto e la revoca della confisca disposta. La Corte di appello di Perugia ha trasmesso l'atto di appello di questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Trattandosi di sentenza non appellabile dall'imputato ai sensi dell'art. 593 cod. proc. pen., l'atto di appello deve essere qualificato come ricorso per cassazione.

2. Il ricorso è inammissibile. In forza dell'art. 141 disp. att. cod. proc. pen., in combinato disposto con l'art.464, comma 2 cod. proc. pen., il Giudice che ha ammesso l'imputato all'oblazione, dopo avere verificato l'avvenuto versamento della somma, deve dichiarare con sentenza l'estinzione del reato. Anche volendo ritenere applicabile al caso di specie la previsione dell'art. 531, comma 1, cod. proc. pen., peraltro dettato per la sentenza emessa a seguito del dibattimento, non si ricava un onere espresso motivazionale in ordine all'evidenza dell'insussistenza del fatto ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Nel caso in esame, quindi, la motivazione della sentenza impugnata è adeguata né il ricorso - del tutto privo di autosufficienza - dimostra l'evidenza dell'innocenza dell'imputato e, quindi, la doverosità di una sentenza ex art. 129, comma 2,cod. proc. pen. La confisca disposta segue alla pronuncia di estinzione del reato alla luce del tenore dell'art. 6 legge 152 del 1975.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. • Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente i Giacomo R