Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44533/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44533/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44533/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'stanza con cui il 4 e.,V-3 difensore di Bonfitto LucaYchiedeva "l'annullamento parziale di un provvedimento irrevocabile previa presa d'atto di errore concettuale". La Corte territoriale rilevava che in nessun modo il giudice dell'esecuzione può dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato rispetto al quale è sopravvenuta sentenza irrevocabile di condanna e che la pena inflitta a Bonfitto non poteva essere considerata "pena illegale".

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44533/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

Generato dall'IA
esecuzione delle pene revoca della sospensione condizionale esecuzione provvisoria differimento dell'esecuzione della pena errore nella commisurazione della pena revoca dell'esecutore testamentario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONFITTO LUCA LEONARDO nato a LOCRI il 01/08/1974 avverso l'ordinanza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'stanza con cui il 4 e.,V-3 difensore di Bonfitto LucaYchiedeva "l'annullamento parziale di un provvedimento irrevocabile previa presa d'atto di errore concettuale". La Corte territoriale rilevava che in nessun modo il giudice dell'esecuzione può dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato rispetto al quale è sopravvenuta sentenza irrevocabile di condanna e che la pena inflitta a Bonfitto non poteva essere considerata "pena illegale".

2. Ricorre per cassazione il difensore di Bonfitto Luca, deducendo violazione di legge penale e processuale per la mancata declaratoria di estinzione dei reati intervenuta prima della sentenza di appello e non rilevata in sede di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati. Il ricorrente sostiene che la mancata rilevazione d'ufficio da parte della Corte di Cassazione dell'intervenuta prescrizione di alcuni reati per i quali era intervenuta condanna, consumatasi prima della sentenza di appello, renderebbe la pena inflitta illegale, in quanto equiparabile ad un palese errore di calcolo della pena, rimediabile dal giudice dell'esecuzione in base all'insegnamento delle Sezioni Unite, Butera (Sez. U, Sentenza n. 47766 del 26/06/2015 Ud. (dep. 03/12/2015) Rv. 265108 - 01).

Si tratta di prospettazione del tutto errata che pretende di equiparare decisioni del tutto differenti (l'una, relativa all'estinzione del reato; l'altra, relativa al tipo e alla misura della pena irrogata). Non può che ribadirsi, quindi, quanto ampiamente argomentato nell'ordinanza impugnata: che, cioè, il giudice dell'esecuzione non può dichiarare estinto il reato per il quale è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, anche se la prescrizione sia maturata prima della sentenza di appello; il giudice, infatti, deve provvedere sull' "esecuzione" della condanna irrevocabile e non può in alcun modo modificarla se non nei casi tassativamente previsti.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così de