Ordinanza — n. 44532/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Il riconoscimento della recidiva in sede di cognizione, come esattamente rilevato dal Giudice, è coperto dal giudicato: un eventuale errore doveva, infatti, essere fatto valere con i mezzi di impugnazione. Non basta: come si evince dalla sentenza n. 55854 del 2018 pronunciata da questa Corte all'udienza del 23/10/2018, la questione della recidiva era stata posta prima in sede di appello e poi davanti alla Corte di Cassazione: ma il relativo motivo di ricorso fu motivatamente rigettato. Non vi era, quindi, alcuno spazio per un intervento del giudice dell'esecuzione, dovendosi, in ogni caso, escludere l'irrogazione di una pena illegale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 99 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44532/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE ANTONIO nato a ABRIOLA il 04/01/1961 avverso l'ordinanza del 02/03/2021 del GIP TRIBUNALE di PIACENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
t 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza avanzata da Fiore Antonio di revoca di una sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza. Secondo il richiedente, la pena inflitta era illegale in quanto il Tribunale aveva erroneamente riconosciuto la sussistenza della recidiva reiterata. Il Giudice riteneva che la questione fosse coperta dal giudicato.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Antonio Fiore, deducendo erronea applicazione degli artt. 99 cod. pen. e 445 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Il riconoscimento della recidiva in sede di cognizione, come esattamente rilevato dal Giudice, è coperto dal giudicato: un eventuale errore doveva, infatti, essere fatto valere con i mezzi di impugnazione. Non basta: come si evince dalla sentenza n. 55854 del 2018 pronunciata da questa Corte all'udienza del 23/10/2018, la questione della recidiva era stata posta prima in sede di appello e poi davanti alla Corte di Cassazione: ma il relativo motivo di ricorso fu motivatamente rigettato. Non vi era, quindi, alcuno spazio per un intervento del giudice dell'esecuzione, dovendosi, in ogni caso, escludere l'irrogazione di una pena illegale.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere este