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Ordinanza — n. 44531/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44531/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44531/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Corte, rideterminava la misura della pena accessoria di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare nei confronti di Aurigemma Annunziata, in anni tre.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44531/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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adeguamento della pena riesame dell'entità pena remissione della pena alleggerimento della pena revisione della sentenza penale sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AURIGEMMA NUNZIATA nata in GERMANIA il 09/04/1976 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Corte, rideterminava la misura della pena accessoria di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare nei confronti di Aurigemma Annunziata, in anni tre.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Annunziata Aurigemma, deducendo difetto di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibiíe in quanto manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha fornito una sintetica, ma adeguata motivazione nel fissare la durata della pena accessoria, per di più in misura assai ridotta rispetto al massimo di dieci anni. La sentenza menziona, infatti, da un lato la pervicacia della condotta sottrattiva e dissipativa e, dall'altro, l'entità non elevatissima dei crediti pregiudicati, giungendo a ritenere equa una durata della pena accessoria equivalente a quella della pena principale.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle " spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore I