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Ordinanza — n. 44526/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44526/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44526/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza dei difensori di Albano Giuseppe di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con sei sentenze di condanna. Ricorre per cassazione il difensore di Albano Giuseppe, deducendo violazione della legge penale e vizio di motivazione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44526/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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esecuzione della pena formazione di una pena complessiva sanzioni penali concorso materiale di reati individualizzazione della commisurazione penale decisione penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO GIUSEPPE nato a TORINO il 09/06/1982 avverso l'ordinanza del 08/03/2021 del GIP TRIBUNALE di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza dei difensori di Albano Giuseppe di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con sei sentenze di condanna.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Albano Giuseppe, deducendo violazione della legge penale e vizio di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su considerazioni in fatto e di merito e perché risulta, comunque, generico. Il ricorrente sostiene che il provvedimento è "ingiusto e va riformato": ma l'oggetto del ricorso per cassazione non è l'erroneità della decisione nel merito, quanto la manifesta illogicità della sua motivazione. Ebbene: l'unica illogicità denunciata è quella secondo cui, pur avendo dato atto che il condannato aveva iniziato a delinquere spinto dalla necessità di provvedere al sostentamento suo e dei suoi familiari, il Giudice aveva escluso la continuazione e aveva ritenuto i reati frutto di una scelta generale di vita.

Tale contraddizione non sussiste affatto: come ripetutamente affermato da questa Corte, l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere; cosicché l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quelli cronologicamente anteriori.

Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017 - dep. 08/06/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Di conseguenza, il motivo che aveva spinto il ricorrente a delinquere non dimostra affatto la continuazione tra il primo reato e i successivi e, inoltre, non esclude affatto che, a seguito dell'ingresso nelle attività illecite, il ricorrente abbia compiuto una scelta di vita delittuosa. Le ulteriori considerazioni svolte dal ricorrente non dimostrano in alcun modo la preventiva programmazione dei reati per i quali viene chiesto il riconoscimento della continuazione. Infine, il fatto che, in precedenza, lo stesso Giudice avesse riconosciuto il vincolo con riferimento ad altri reati giudicati con differenti sentenze non comporta alcuna illogicità della decisione in questa sede impugnata.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente iacomo Rocchi Ange