Ordinanza — n. 44524/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di assise di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza del difensore di Amendola Toni di sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni 30 di reclusione in applicazione dei principi affermati dalla sentenza Scoppola contro Italia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 442 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44524/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMENDOLA TONI nato a NAPOLI il 22/03/1974 avverso l'ordinanza del 25/03/2021 della CORTE ASSISE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di assise di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza del difensore di Amendola Toni di sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni 30 di reclusione in applicazione dei principi affermati dalla sentenza Scoppola contro Italia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Amendola Toni, deducendo violazione di legge penale e processuale e violazione della CEDU, sottolineando che l'imputato aveva chiesto di essere ammesso al rito abbreviato e che, pertanto, il processo era stato celebrato con il rito ordinario contro la volontà del ricorrente. Il ricorrente chiede che la Corte di Cassazione, in forza dell'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen., sostituisca la pena dell'ergastolo con quella di anni 30 di reclusione.
3. Il ricorrente personalmente ha fatto pervenire motivi aggiunti in cui ribadisce ed approfondisce le considerazioni esposte nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, a seguito della sentenza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'Uomo n. 10249/03 del 17 settembre 2009, nel caso Scoppola contro Italia, il condannato con sentenza passata in giudicato può richiedere in sede esecutiva la riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. a condizione che sia stato ammesso al giudizio abbreviato e che la sentenza di condanna sia stata emessa all'esito di tale giudizio (Sez. 1, Sentenza n. 11916 del 21/11/2018 Cc. (dep. 18/03/2019) Rv. 275324 - 01): in ciò applicando l'insegnamento delle Sezioni Unite in base al quale, solo in caso di condanna all'esito del giudizio abbreviato, la pena da infliggere per i reati astrattamente punibili con l'ergastolo è quella prevista dalla legge vigente nel momento della richiesta di accesso al rito: ne consegue che, ove quest'ultima sia intervenuta nel vigore dell'art. 7 D.L. n. 341 del 2000, va applicata (ed eseguita) la sanzione prevista da tale norma (Sez.
U, Sentenza n. 34233 del 19/04/2012 Cc. (dep. 07/09/2012) Rv. 252932 - 01). Tale condizione manca nel caso dell'odierno ricorrente.
2. Si deve sottolineare che i motivi aggiunti sono irricevibili in quanto sottoscritti direttamente dal ricorrente e non dal suo difensore di fiducia.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Angela Tardio