Ordinanza — n. 44523/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da Ciavarrella Matteo avverso il provvedimento di proroga del regime di cui all'art. ' 41 bis ord. pen. emesso dal Ministro della Giustizia. Ricorre per cassazione il difensore di Matteo Ciavarrella, deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art. 41 bis ord. pen. Il ricorrente rimarca la mancanza di motivazione del provvedimento e la sua genericità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44523/2021 — snpen · Corte di Cassazione: ' 41 bis ord. pen. emesso dal Ministro della Giustizia. Ricorre per cassazione il difensore di Matteo Ciavarrella, deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art. 41 bis ord. pen. Il ricorrente rimarca la mancanza di motivazione del provvedimento e la sua genericità.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAVARRELLA MATTEO nato a SAN SEVERO il 12/02/1979 avverso l'ordinanza del 18/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; z
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da Ciavarrella Matteo avverso il provvedimento di proroga del regime di cui all'art. ' 41 bis ord. pen. emesso dal Ministro della Giustizia.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Matteo Ciavarrella, deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art. 41 bis ord. pen. Il ricorrente rimarca la mancanza di motivazione del provvedimento e la sua genericità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo manifestamente infondato e parzialmente inammissibile. Il ricorrente, in primo luogo, avanza considerazioni di merito per dimostrare che le organizzazioni criminali alle quali il detenuto faceva riferimento non sono più attive, sottolineando che alcuni capi sono morti, altri sono detenuti: considerazioni che si contrappongono alla ricostruzione operata dal Tribunale di Sorveglianza e che, alla luce della possibilità di dedurre con il ricorso soltanto la violazione di legge, non possono trovare ingresso in questa sede. In secondo luogo, la censura relativa alla mancanza di motivazione dell'ordinanza risulta palesemente infondata in quanto, al contrario, il provvedimento contiene un'ampia motivazione del pericolo ancora persistente che Ciavarrella possa mantenere collegamenti con l'associazione criminale alla luce delle informazioni acquisite e dei parametri indicati dalla norma.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 i Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio ?, Giacomo Rocchi DEPOSITATA CA LER