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Ordinanza — n. 44522/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44522/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44522/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da El Idrissi Aziz, trattandosi di soggetto irreperibile. Ricorre per cassazione il difensore di El Idrissi Aziz argomentando in ordine alla concedibilità della misura alternativa alla luce della modestia e della risalenza del delitto, attribuibile a condotta episodica ed essendo già intervenuta la prescrizione del reato. Il ricorrente espone le precarie condizioni del condannato per motivi di salute e lavorativi.

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44522/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile in quanto non viene formulato alcuno dei motivi di ricorso per cassazione elencati tassativamente dall'art. 606 cod. proc. pen. Il ricorrente si limita a considerazioni di merito sulla meritevolezza della misura negata dal Tribunale di Sorveglianza nonché all'esposizione di circostanze di fatto del tutto prive di autosufficienza; non affronta il nucleo motivazionale del provvedimento - irreperibilità del condannato - e, infine, eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato (deduzione palesemente infondata, atteso che la sentenza di condanna è irrevocabile) e della pena, rispetto alla quale il Tribunale di Sorveglianza non è competente.

Parole chiave

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dipendenza dall'assistenza sociale assistenza e previdenza sociale assistenza riabilitativa stato di bisogno integrazione nell'assicurazione disoccupazione attitudine all'integrazione

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile in quanto non viene formulato alcuno dei motivi di ricorso per cassazione elencati tassativamente dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL IDRISSI AZIZ nato il 01/01/1976 avverso l'ordinanza del 10/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da El Idrissi Aziz, trattandosi di soggetto irreperibile.

2. Ricorre per cassazione il difensore di El Idrissi Aziz argomentando in ordine alla concedibilità della misura alternativa alla luce della modestia e della risalenza del delitto, attribuibile a condotta episodica ed essendo già intervenuta la prescrizione del reato. Il ricorrente espone le precarie condizioni del condannato per motivi di salute e lavorativi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto non viene formulato alcuno dei motivi di ricorso per cassazione elencati tassativamente dall'art. 606 cod. proc. pen. Il ricorrente si limita a considerazioni di merito sulla meritevolezza della misura negata dal Tribunale di Sorveglianza nonché all'esposizione di circostanze di fatto del tutto prive di autosufficienza; non affronta il nucleo motivazionale del provvedimento - irreperibilità del condannato - e, infine, eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato (deduzione palesemente infondata, atteso che la sentenza di condanna è irrevocabile) e della pena, rispetto alla quale il Tribunale di Sorveglianza non è competente.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il Presidente iacomo Rochi CANCE9 Ang