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Ordinanza — n. 44517/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44517/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44517/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.o. del Tribunale di Lucca applicava a Clarissa Lazzari la pena concordata in relaz ione a plurime violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, come conteste ai capi 1), 2) e 3) della rubrica. Avverso l'indicata sentenza, l'imputata, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando il vizio di motivazione circa l'insussistenza delle cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44517/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., il G.i.o. del Tribunale di Lucca applicava a Clarissa Lazzari la pena concordata in relaz ione a plurime violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, come conteste ai capi 1), 2) e 3) della rubrica. Avverso l'indicata sentenza, l'imputata, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando il vizio di motivazione circa l'insussistenza delle cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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opposizione al divorzio asserzione difendibile diritto a un difensore diritto di ottenere una decisione censura formulata in modo carente diritti della vittima

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.o.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZZARI CLARISSA nato a VIAREGGIO il 21/07/1980 avverso la sentenza del 07/07/2021 del GIP TRIBUNALE di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.o. del Tribunale di Lucca applicava a Clarissa Lazzari la pena concordata in relaz ione a plurime violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, come conteste ai capi 1), 2) e 3) della rubrica.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputata, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando il vizio di motivazione circa l'insussistenza delle cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dai casi consentiti dalla legge.

4. Invero, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che esulano dal motivo di ricorso.

5. Va perciò ribadito il principio secondo cui, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2C17 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (da ultimo, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 13/01/2020, Pierri, Rv. 278337).

6. Essendo il ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. peri., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegtie quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Stef o Corbgtta Vito Di Nicola IN CANCELLERIA