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Ordinanza — n. 44516/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44516/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44516/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia del Tribunale di Firenze emessa all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato Rachid Taousi alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto, con finalità di cessione, gr. 198,89 di cocaina; con l'aggravante ex art. 61 n. 11-quater cod. pen., per aver commesso il fatto durante il periodo in cui l'imputato era ammesso alla semilibertà e con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44516/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto, con finalità di cessione, gr. 198,89 di cocaina; con l'aggravante ex art. 61 n. 11-quater cod. pen., per aver commesso il fatto durante il periodo in cui l'imputato era ammesso alla semilibertà e con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato detenzione di stupefacenti traffico di cocaina tossicodipendenza flussi finanziari illeciti abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, con cui deduce la violazione dell'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della cau:a di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAOUSI RACHID nato il 01/01/1979 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; k

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia del Tribunale di Firenze emessa all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato Rachid Taousi alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto, con finalità di cessione, gr. 198,89 di cocaina; con l'aggravante ex art. 61 n. 11-quater cod. pen., per aver commesso il fatto durante il periodo in cui l'imputato era ammesso alla semilibertà e con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, con cui deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., non avendo la Corte di merito adeguatamente valutato le dichiarazioni rese dall'imputato, nonché il vizio di motivazione in relazione alla confisca della somma di denaro rivenuta nell'abitazione dell'imputato, somma che non è profitto del reato, in quanto lo stupefacente non era ancora stato ceduto, ma rappresenta il risparmio accantonato nel tempo dalla compagna del Taousi e dal ricorrente medesimo, che svolgeva regolare attività lavorativa.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Con riguardo al primo motivo, va ribadito il principio secondo cui è inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, dep. 31/07/2018, Di Sarno, Rv. 273431; Sez. 3, n. 19442 del 19/03/2014, dep. 12/05/2014, Ferrante, Rv. 259418; Sez. 7, n. 46280 del 12/11/2009, dep. 02/12/2009, Liemonte, Rv. 245495), situazione ravvisabile nel caso in esame.

5. In relazione al secondo motivo, si osserva che nel giudizio di appello, l'imputato aveva sostenuto che il denaro sequestrato, pari a 6.000 euro in contanti, appartenesse alla convivente, con la conseguenza che, seguendo la stessa prospettazione difensiva, il ricorrente (che solo nel ricorso per cassazione asserisce che una parte del denaro fosse di sua proprietà) non avrebbe nemmeno la legittimazione per chiederne la restituzione. In ogni caso, si osserva che il Tribunale aveva disposto la confisca ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, non avendo l'imputato giustificato la lecita provenienza e stante l'evidente sproporzione tra la somma sequestrata e il reddito del Taousi, circostanze in relazione alle quali il ricorrente omette di prendere posizione.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della cau:a di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano