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Ordinanza — n. 44513/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44513/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44513/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Firenze con la sentenza in epigrafe indicata, ha rideterminato la pena nei confronti dell'imputato, in anni 2 e mesi 10 di reclusione ed C 6.000,00 di multa, riqualificati i fatti nell'art. 73, quinto comma, T.U. stup., con la riduzione della pena per il rito abbreviato (con l'unificazione dei reati con la continuazione, capo 1 commesso il 7 dicembre 2020 e capo 2 commesso il 14 novembre 2020).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 44513/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, quinto comma, T.U. stup., con la riduzione della pena per il rito abbreviato (con l'unificazione dei reati con la continuazione, capo 1 commesso il 7 dicembre 2020 e capo 2 commesso il 14 novembre 2020).

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti sanzioni penali riduzione della pena altri reati guida recidiva in stato di ebbrezza
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMAFIELE STANLEY EMEKE (CUI 05CHOZ3) nato il 03/11/1993 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Firenze con la sentenza in epigrafe indicata, ha rideterminato la pena nei confronti dell'imputato, in anni 2 e mesi 10 di reclusione ed C 6.000,00 di multa, riqualificati i fatti nell'art. 73, quinto comma, T.U. stup., con la riduzione della pena per il rito abbreviato (con l'unificazione dei reati con la continuazione, capo 1 commesso il 7 dicembre 2020 e capo 2 commesso il 14 novembre 2020).

2. Ricorre in cassazione l'imputato con un unico motivo di ricorso: violazione di legge, carenza e manifesta illogicità della motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio eccessivo.

3. Il ricorso risulta inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo. La sentenza impugnata adeguatamente motiva sul trattamento sanzionatorio rilevando le modalità di trasporto professionali dello stupefacente (ingerita e nascosta nell'ano) che evidenziano un inserimento in un contesto criminale radicato; inoltre, il ricorrente ha reiterato la condotta nell'arco di pochi giorni. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presid