Ordinanza — n. 44510/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Catania con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di anni 2 di reclusione ed C 3.000,00 di multa relativamente al reato di cui all'art 73, quinto comma T.U. stup. con l'aggravante della recidiva reiterata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44510/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità. La sentenza impugnata adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche deriva dall'assenza di elementi utili per il riconoscimento e ritenendo congrua la pena secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen. anche in considerazione dei numerosi precedenti penali; il ricorso, del resto, si limita genericamente a contestare l'assenza di motivazione, senza prospettare elementi concreti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERMANA' NUCIFORA PIETRO DENIS nato a PADOVA il 30/11/1990 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Catania con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di anni 2 di reclusione ed C 3.000,00 di multa relativamente al reato di cui all'art 73, quinto comma T.U. stup. con l'aggravante della recidiva reiterata.
2. Ricorre in cassazione l'imputato con due motivi di ricorso: violazione di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità. La sentenza impugnata adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche deriva dall'assenza di elementi utili per il riconoscimento e ritenendo congrua la pena secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen. anche in considerazione dei numerosi precedenti penali; il ricorso, del resto, si limita genericamente a contestare l'assenza di motivazione, senza prospettare elementi concreti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo SOC