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Ordinanza — n. 44509/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44509/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44509/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Salerno con la sentenza in epigrafe indicata, ha rideterminato la pena nei confronti di Amoretti Angela, in anni 1 di reclusione ed C 3.200,00 di multa, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena per il rito abbreviato (art. 73 e 80 T.U. stup.).

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44509/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73 e 80 T.U. stup.).

Parole chiave

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reato grave di stupefacenti sanzioni penali infrazione qualificata LStup abuso di sostanze tossicodipendenza traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMORETTI ANGELA nato a TORRE ANNUNZIATA il 10/12/1996 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Salerno con la sentenza in epigrafe indicata, ha rideterminato la pena nei confronti di Amoretti Angela, in anni 1 di reclusione ed C 3.200,00 di multa, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena per il rito abbreviato (art. 73 e 80 T.U. stup.).

2. Ricorre in cassazione l'imputata con un unico motivo di ricorso: carenza e manifesta illogicità della motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio eccessivo.

3. Il ricorso risulta inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo. La sentenza impugnata adeguatamente motiva sul trattamento sanzionatorio rilevando come la ricorrente per quanto incensurata non ha esitato ad introdurre la droga in carcere per quantitativi non esigui (circa 100 grammi) e con modalità di occultamento professionali. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo SOCCI Vito DI NICOLA I DEPOSITATA , IN CANCITILERIA i