Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44506/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44506/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44506/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione emessa dal G.u.p del Tribunale di Bari all'esito del giudizio abbreviato e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Bari, preso atto della rinuncia ai motivi di appello, diversi da quelli relativi alla sanzione, riduceva nella misura di tre anni e sei mesi di relazione e 16.000 di multa la pena inflitta nei confronti di Giacomo Raspatelli, e di tre anni e due mesi di reclusione e 14.000 mila euro di multa ciascuno la pena inflitta nei confronti di Vincenzo Scarimbolo e Aurei Cirrottola, nel resto confermando la pronuncia impugnata, che aveva affermato la penale responsabilità degli imputati in relazione del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, dP.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto, a fine di spaccio, 242 gr. di cocaina e 810 gr. di marijuana.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 110 cod. pen; Ordinanza — n. 44506/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen , non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità • (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

Parole chiave

Generato dall'IA
commisurazione della pena per traffico di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti traffico di cocaina importazione illegale di stupefacenti infrazione grave alla lstup consumo di canapa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 110 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RASPATELLI GIACOMO nato a ALTAMURA il 19/09/1984 SCARIMBOLO VINCENZO nato a BARI il 01/10/1990 CIRROTTOLA AURIEL nato il 05/12/1984 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione emessa dal G.u.p del Tribunale di Bari all'esito del giudizio abbreviato e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Bari, preso atto della rinuncia ai motivi di appello, diversi da quelli relativi alla sanzione, riduceva nella misura di tre anni e sei mesi di relazione e 16.000 di multa la pena inflitta nei confronti di Giacomo Raspatelli, e di tre anni e due mesi di reclusione e 14.000 mila euro di multa ciascuno la pena inflitta nei confronti di Vincenzo Scarimbolo e Aurei Cirrottola, nel resto confermando la pronuncia impugnata, che aveva affermato la penale responsabilità degli imputati in relazione del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, dP.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto, a fine di spaccio, 242 gr. di cocaina e 810 gr. di marijuana.

2. Avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione: Giacomo Raspatelli e Vincenzo Scarimbolo, tramite il comune difensore di fiducia, deducono la violazione degli artt. 133 e 81 cpv. cod. pen., lamentando l'eccessività della pena inflitta, anche con riguardo - quanto al Raspetelli - all'aumento per la continuazione, superiore a quello inflitto agli altri correi, mentre Aurei Cirrotolo, tramite il ministero del proprio difensore di fiducia, cens.wa la carenza di motivazione in ordine alla congruità della pena.

3. I ricorsi sono inammissibili perché censurano il trattamento punitivo, il quale, diversamente da quanto prospettato, è sorretto da una sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive. La Corte di merito, infatti, nel rideterminare in melius la pena per tutti gli imputati, ha logicamente spiegato il lieve discostamento dal minimo edittale valorizzando il considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti sequestrate, pari 242 gr. di cocaina e 810 gr. di marijuana, unitamente al rinvenimento nella disponibilità degli imputati, di strumentazione atta al frazionamento e al confezionamento delle dosi (quali bilancini di precisione, nastro isc,ante, cellophane, mannitolo), giustificando, per il Raspatelli (cui era stata contestata la recidiva reiterata), un aumento di pena per la continuazione di poco superiore a quello inflitto ai correi a motivo dei suoi precedenti penali. Si tratta di valutazioni di fatto logicamente motivate che superano il vaglio di legittimità.

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen , non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità • (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Corbett