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Ordinanza — n. 44500/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44500/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44500/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Roma applicava a Erald Hasani la pena concordata in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando, la violazione di legge e il vizio di motivazione circa l'insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44500/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Roma applicava a Erald Hasani la pena concordata in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando, la violazione di legge e il vizio di motivazione circa l'insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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carenza di credibilità oggettiva impatto visivo termine calcolato a ore facoltà di astenersi dal testimoniare verosimiglianza della persecuzione rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Roma applicava a Erald Hasani la pena concordata in relazione al delitto di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando, la violazione di legge e il vizio di motivazione circa l'insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASANI ERALD nato il 17/08/1985 avverso la sentenza del 30/06/2021 del TRIBUNALE di ROMA-date-avvistrattelErerFtP, udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Roma applicava a Erald Hasani la pena concordata in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando, la violazione di legge e il vizio di motivazione circa l'insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto al di fuori dai casi consentiti dalla legge.

4. Invero, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che esulano dal motivo di ricorso.

5. Va perciò ribadito il principio secondo cui, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (da ultimo, Sez.. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 13/01/2020, Pierri, Rv. 278337).

6. Essendo il ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. peri., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Corbetta Vito Di Nicola DEposiT—A-f7C IN cAtic,