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Ordinanza — n. 44496/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44496/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44496/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Torino, con la decisione in epigrafe indicata, ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato Nasta Marcello alla pena di mesi 10 di reclusione ed C 1.200,00 di multa, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti e la diminuente del rito - abbreviato -, relativamente all'articolo 73, quinto comma, T.U. stup.

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44496/2021 — snpen · Corte di Cassazione: stup.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti consumo di canapa abuso di sostanze traffico aggravato di cocaina sostanze soggette a restrizione pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASTA MARCELLO nato a PALERMO il 14/06/1974 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Torino, con la decisione in epigrafe indicata, ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato Nasta Marcello alla pena di mesi 10 di reclusione ed C 1.200,00 di multa, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti e la diminuente del rito - abbreviato -, relativamente all'articolo 73, quinto comma, T.U. stup.

2. Ricorre in cassazione l'imputato con due motivi di ricorso: violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato (uso personale dello stupefacente), e in ordine al trattamento sanzionatorio eccessivo.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto; peraltro, relativamente all'uso personale reitera i motivi di appello senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità rilevando come non può ritenersi un uso personale in relazione al dato ponderale (160 grammi circa di marijuana) e al reddito del ricorrente e del suo nucleo familiare. La sostanza era del resto confezionata e occultata nello zaino; inoltre, al momento della perquisizione il ricorrente appariva nervoso ed agitato.

Il ricorso sul punto, articolato in fatto, è estremamente generico, e si limita a ritenere non motivata la sentenza, reiterando le motivazioni dell'appello senza critiche specifiche, di legittimità, alla decisione impugnata. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801).

Relativamente al trattamento sanzionatorio, peraltro con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la decisione risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando la gravità del reato e la personalità del ricorrente gravato anche da precedenti. La pena inoltre è al di sotto della media edittale. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo SOCCI Vito DI NICOLA S