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Ordinanza — n. 44494/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44494/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44494/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in epigrafe indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. al ricorrente la pena di mesi 7 di arresto per il reato all'art. 7, d. Igs. N. 45 del 2012. Propone ricorso in cassazione l'imputato, personalmente, in relazione alla violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44494/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. al ricorrente la pena di mesi 7 di arresto per il reato all'art. 7, d. Igs. N. 45 del 2012. Propone ricorso in cassazione l'imputato, personalmente, in relazione alla violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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giuoco e scommessa calciatore professionista diritto dello sport mancata attuazione degli accordi illeciti autolimitazione tassa sulle case da gioco

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza in epigrafe indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Propone ricorso in cassazione l'imputato, personalmente, in relazione alla violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINGARELLI ADAMO nato a VIZZOLO PREDABISSI il 04/07/1979 avverso la sentenza del 15/07/2021 del GIP TRIBUNALE di TRIESTE-dato avviso alte-prereS; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in epigrafe indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. al ricorrente la pena di mesi 7 di arresto per il reato all'art. 7, d. Igs. N. 45 del 2012.

2. Propone ricorso in cassazione l'imputato, personalmente, in relazione alla violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018 - dep. 11/07/2018, P, Rv. 27317701). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo SOCCI Vito DI NICOLA tr.:. DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 1 -7' lI 2