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Ordinanza — n. 44492/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to sufficient motivation and lack of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44492/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's sentencing decision was logically motivated and free from legal error. The appellant challenged the one-year sentence and the denial of generic mitigating circumstances, arguing for a lighter punishment. The court found the first instance properly weighed the crime's gravity and the defendant's prior record, rejecting the generic mitigation claim as unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 395, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the judgment is sufficiently motivated and the defense arguments were adequately examined, provided no lack of motivation is found.

Parole chiave

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inadmissibility appeal sufficient motivation generic mitigating circumstances sentencing review procedural inadmissibility reato grave di stupefacenti precedenti penali gravi sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 133 c.p.
La Corte di merito, infatti, per un verso, ha ritenuto congrua la pena inflitta dal Tribunale - pari a un anno, un mese e venti giorni e 333 euro di multa -, in relazione alla gravità dei fatti commessi e ai criteri ex art. 133 cod.
Art. 110 c.p.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
Corte Cost. sent. n. 186/2000
artt. 110 cod. pen
art. 133 cod. pen
La Corte di merito, infatti, per un verso, ha ritenuto congrua la pena inflitta dal Tribunale - pari a un anno, un mese e venti giorni e 333 euro di multa -, in relazione alla gravità dei fatti commessi e ai criteri ex art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue que la al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEO ANTONIO nato a BENEVENTO il 16/10/1968 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, per quanto qui rileva, la Corte di appello di Napoli confermava la decisione emessa dal Tribunale di Napoli-Nord e appellata dall'imputato, che aveva condannato Antonio Feo alla pena ritenuta di giustizia perché ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, con cui lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione sia alla determinazione della pena, sia al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile, perché censura - peraltro in maniera generica - il trattamento punitivo, il quale, diversamente da quanto prospettato, è so -retto da una sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive. La Corte di merito, infatti, per un verso, ha ritenuto congrua la pena inflitta dal Tribunale - pari a un anno, un mese e venti giorni e 333 euro di multa -, in relazione alla gravità dei fatti commessi e ai criteri ex art. 133 cod. pen., e, per altro verso, ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, stante l'assenza di elementi tali da giustificare una riduzione di pena, e considerando il precedente penale a carico dell'imputato. Si tratta di una valutazione di fatto logicamente motivata, che sfugge al sindacato di legittimità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue que la al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/11/2021. Il Consigliere est