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Ordinanza — n. 44490/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44490/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44490/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Napoli all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la Corte d'appello di Napoli riduceva a un anno e otto mesi di reclusione e 4.955.556 euro di multa la pena inflitta nei confronti di Vincenzo Fanzini, nel resto confermando la pronuncia impugnata, la quale aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui agli artt. 99, 110 cod. pen., 291- bis, comma 1, e 291-ter I. n. 43 del 1973, per aver detenuto, unitamente ad altro soggetto giudicato separatamente, kg. 2.230 di t.l.e. di contrabbando.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44490/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce la nullità della sentenza perché la Corte di merito avrebbe dovuto emettere sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., mancando la prova della penale responsabilità e stante l'inutilizzabilità delle prove acquisite.

Parole chiave

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sanzioni penali riscossione di pene pecuniarie commisurazione della pena per traffico di stupefacenti precedenti penali rilevanti pena complessiva sanzione internazionale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce la nullità della sentenza perché la Corte di merito avrebbe dovuto emettere sentenza ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANZINI VINCENZO nato a NAPOLI il 17/05/1965 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Napoli all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la Corte d'appello di Napoli riduceva a un anno e otto mesi di reclusione e 4.955.556 euro di multa la pena inflitta nei confronti di Vincenzo Fanzini, nel resto confermando la pronuncia impugnata, la quale aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui agli artt. 99, 110 cod. pen., 291- bis, comma 1, e 291-ter I. n. 43 del 1973, per aver detenuto, unitamente ad altro soggetto giudicato separatamente, kg. 2.230 di t.l.e. di contrabbando.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce la nullità della sentenza perché la Corte di merito avrebbe dovuto emettere sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., mancando la prova della penale responsabilità e stante l'inutilizzabilità delle prove acquisite.

3. Il ricorso è inammissibile per l'assorbente ragione che l'imputato, con l'atto di appello, aveva unicamente censurato il complessivo trattamento sanzionatorio, senza muovere alcuna contestazione in punto di affermazione di penale responsabilità, la cui statuizione, in assenza di impugnazione, era perciò divenuta irrevocabile.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quela al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/11/2021. Il Consigliere estensore Il Pres