Ordinanza — n. 44488/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.u.p. del Tribunale di Alessandria applicava a Mohanned Mouisse la pena concordata in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'entità della pena inflitta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44488/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che esulano dal motivo di ricorso.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUISSE MOHAMED nato il 25/01/1994 avverso la sentenza del 16/07/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ALESSANDRIAcfater-avvt5-0—al~tr; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.u.p. del Tribunale di Alessandria applicava a Mohanned Mouisse la pena concordata in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'entità della pena inflitta.
3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto al di fuori dai casi consentiti dalla legge.
4. Invero, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che esulano dal motivo di ricorso.
5. Va perciò ribadito il principio secondo cui, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (da ultimo, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 13/01/2020, Pierri, Rv. 278337).
6. Essendo il ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Corbetta Vito Di Nicola \T")--• DEPOSITATA IN CA