Ordinanza — n. 44486/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in epigrafe indicata, ex art. 444 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce applicava a Romano Gervasio la pena concordata di anni 2 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, relativamente al reato di cui all'art. 73 T.U., stup. Propone ricorso in cassazione l'imputato, con un unico motivo di ricorso: inosservanza della legge e omessa motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44486/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce applicava a Romano Gervasio la pena concordata di anni 2 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, relativamente al reato di cui all'art. 73 T.U., stup. Propone ricorso in cassazione l'imputato, con un unico motivo di ricorso: inosservanza della legge e omessa motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO GERVASIO nato in SVIZZERA il 20/06/1970 avverso la sentenza del 21/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCEthattrerreise-alle-pati; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; P
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in epigrafe indicata, ex art. 444 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce applicava a Romano Gervasio la pena concordata di anni 2 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, relativamente al reato di cui all'art. 73 T.U., stup.
2. Propone ricorso in cassazione l'imputato, con un unico motivo di ricorso: inosservanza della legge e omessa motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto; per l'eccepito vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. il ricorso risulta, quindi, inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo SOCCI Vito DI NICOLA / i \f'CA--n 914)1 1 D EPOSITATA IN CANCELLERIA i fiírlei