Ordinanza — n. 44484/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Bologna applicava a Rami Massmoudi la pena concordata in relazione ai reati ex art. 73, domma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e 699 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando il vizio di motivazione circa l'insussistenza delle cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44484/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Bologna applicava a Rami Massmoudi la pena concordata in relazione ai reati ex art. 73, domma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e 699 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando il vizio di motivazione circa l'insussistenza delle cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSMOUDI RAMI nato il 17/06/1989 avverso la sentenza del 24/06/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso altrperf.ti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Bologna applicava a Rami Massmoudi la pena concordata in relazione ai reati ex art. 73, domma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e 699 cod. pen.
2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando il vizio di motivazione circa l'insussistenza delle cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto al di fuori dai casi con3entiti dalla legge.
4. Invero, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che esulano dal motivo di ricorso.
5. Va perciò ribadito il principio secondo cui, in tema di patteggiannento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (da ultimo, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 dep. 13/01/2020, Pierri, Rv. 278337).
6. Essendo il ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. peri., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentc , delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/11/2021. Il Consigliere estens