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Ordinanza — n. 44483/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific mitigating circumstances and prior criminal record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44483/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Adil Laaloui inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to evaluate personal and family conditions for generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court rejected this, noting the lower court correctly denied mitigation based on the absence of specific elements and the appellant's specific prior criminal record, which served as a valid obstacle. Consequently, the appeal was dismissed as lacking merit, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: The cassation court must reject an appeal challenging the denial of generic mitigating circumstances if the lower court's decision is logically motivated by the absence of specific elements and the existence of a specific prior criminal record.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances prior criminal record inadmissible appeal Article 62-bis Penal Code Article 606 c.p.p. dipendenza da sostanze stupefacenti allegazioni inverosimili attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, con cui lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 62-bis cod. pen.
in relazione all'art. 62- bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della cauEa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della cauEa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quela al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
art. 62- bis cod. pen
in relazione all'art. 62- bis cod. pen., avendo la Corte di merito negato il riconoscimento delle attenuanti generiche senza valutare le condizioni personali e familiari dell'imputato.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della cauEa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della cauEa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quela al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAALOUI ADIL nato il 16/08/1987 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova confermava la decisione emessa dal Tribunale di La Spezia all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato Adil Laaloui alla pena ritenuta di giustizia in relazione a plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, con cui lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62- bis cod. pen., avendo la Corte di merito negato il riconoscimento delle attenuanti generiche senza valutare le condizioni personali e familiari dell'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile, perché censura il trattamento punitivo, il quale, diversamente da quanto prospettato, è sorretto da una sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive. La Corte di merito, infatti, ha correttamente negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non solo evidenziando l'insussistenza di elementi valutabili a tale scopo, peraltro nemmeno puntualmente indicati sdal ricorrente, ma individuando, quale elemento ostativo, il precedente penale specifico di cui è gravato l'imputato. Si tratta di una valutazione di fatto logicamente motivata e conforme ai principi costantemente predicati da questa Corte di legittimità in ordine alle valutazioni che il giudice di merito è chiamato a compiere ai fili del riconoscimento ovvero del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della cauEa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quela al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentc , delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/11/2021. Il Consigliere est