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Ordinanza — n. 44480/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 44480/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44480/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in epigrafe indicata, ex art. 444 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto applicava a Russo Michele la pena concordata di anni 1 e mesi 8 di reclusione. Propone ricorso in cassazione l'imputato, con un unico motivo di ricorso: inosservanza della legge e omessa motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 44480/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto applicava a Russo Michele la pena concordata di anni 1 e mesi 8 di reclusione. Propone ricorso in cassazione l'imputato, con un unico motivo di ricorso: inosservanza della legge e omessa motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione difetto di motivazione attenuazione della pena circostanza aggravante motivi validi quantificazione del torto morale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza in epigrafe indicata, ex art. 444 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto applicava a Russo Michele la pena concordata di anni 1 e mesi 8 di reclusione.
art. 129 cod. proc. pen
Propone ricorso in cassazione l'imputato, con un unico motivo di ricorso: inosservanza della legge e omessa motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO MICHELE nato a CASTELLANETA il 29/08/1983 avverso la sentenza del 14/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOtavvbc allo- udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in epigrafe indicata, ex art. 444 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto applicava a Russo Michele la pena concordata di anni 1 e mesi 8 di reclusione.

2. Propone ricorso in cassazione l'imputato, con un unico motivo di ricorso: inosservanza della legge e omessa motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto; per l'eccepito vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. il ricorso risulta, quindi, inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo SOCCI Vito DI NICOLA .D EPOSITATA IN CANCEI3.LEFIIA - 1